Alta Corte per la
Regione siciliana
Decisione 6 febbraio 1953
- 28 maggio 1953, 63
sul ricorso del Presidente della Regione
contro la legge nazionale 11 luglio 1952, e. 1641, concernente «Modificazioni
alla legge sul monopolio dei sali e tabacchi 17 luglio 1942, n. 907
Presidente; PERASSI; Relatore: VASSALLI; P. M.: EULA. Regione Siciliana. (Avv.ti ORLANDO CASCIO, PARESCE) - Presidenza Consiglio (Avv. St. ARIAS).
(omissis)
Ritenuto che la legge 17 luglio 1942, n. 907, regolandosi il monopolio di
Stato dei sali, dal quale restano esclusi
Ritenuto che tale disposizione stata dalla Regione impugnata per illegittimit costituzionale, assumendosi in modo generale la violazione dellimpegno costituzionale, presupposto e base dello Statuto - regionale, secondo il quale le Assemblee centrali dovrebbero astenersi. dalla emanazione di norme che direttamente contrastino con gli scopi perseguiti dallo Statuto predetto, contrasto il quale si verificherebbe nella specie col rendere pi difficile di quanto non fosse prima dellautonomia regionale lo smercio nellItalia continentale di derrate prodotte nellisola, quali i prodotti della industria casearia, che costituisce una delle maggiori risorse dellagricoltura isolana, i prodotti dellindustria conserviera ittica, nonch le olive salate, i capperi, la conserva di pomodoro, gli agrumi in salamoia, rispetto ai quali prodotti lincidenza del diritto di monopolio tale, secondo la difesa della Regione, da compromettere o distruggere attivit rilevanti o modeste, tutte collegate al fiorire delleconomia siciliana; e ricercandosi pi specifico fondamento alla censura nelle disposizioni dellart. 14 dello Statuto, il quale accorda alla Regione una potest legislativa esclusiva per quanto attiene allincremento della produzione agricola e industriale, e dellart. 36 dello Statuto stesso, il quale, nellelencare le entrate riservate allo Stato, non avrebbe fatto cenno del monopolio del sale, e per ci nei riguardi delle entrate provenienti dai monopoli avrebbe fissato la situazione rispetto alla Sicilia nei termini espressi dalla legislazione vigente alla entrata in vigore dello Statuto regionale, precludendo con ci allo Stato la possibilit di aggravare le condizioni della industria e del commercio nellisola.
IN DIRITTO
Ritenuto che la censura, opportunamente ricondotta dalla discussione orale nei termini pi propriamente giuridici, conformi allufficio di questAlta Corte qual il sindacare se siasi verificato uno sconfinamento dai limiti di competenza dello Stato in materia tributaria, risultanti dallart. 36 dello Statuto regionale, non si manifesta assistita da congruo fondamento.
Lart. 36 dello Statuto, col sancire che al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi deliberati dalla medesima e (al comma secondo) che sono riservate allo Stato le imposte e le entrate del tabacco e del lotto, pone delle norme le quali, se pur destinate ad essere ulteriormente sviluppate, contengono un principio attributivo di competenza legislativa e di spettanza in materia tributaria, il quale non in alcun modo violato dalla legge statale in esame.
Codesta legge non introduce nuovi monopoli in Sicilia:
P. Q. M.
LAlta Corte rigetta il ricorso della Regione Siciliana avverso lo art. 14 della legge 11 luglio 1952, n. 1641, recante: «modificazioni alla legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907 .