Decisione 6 febbraio 1953 - 28 maggio 1953, n. 63

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 6 febbraio 1953 - 28 maggio 1953, 63

sul ricorso del Presidente della Regione contro la legge nazionale 11 luglio 1952, e. 1641, concernente «Modificazioni alla legge sul monopolio dei sali e tabacchi 17 luglio 1942, n. 907

 

Presidente; PERASSI; Relatore: VASSALLI; P. M.: EULA. Regione Siciliana. (Avv.ti  ORLANDO CASCIO, PARESCE) - Presidenza Consiglio (Avv. St. ARIAS).

 

(omissis)

 

Ritenuto che la legge 17 luglio 1942, n. 907, regolandosi il monopolio di Stato dei sali, dal quale restano esclusi la Sicilia, la Sardegna, le isole minori, la provincia di Zara e i comuni di Livigno e di Campione d Italia, disciplinavasi allart. 14 lintroduzione, nel territorio dello Stato soggetto a monopolio, di derrate contenenti cloruro sodico e in tale disposizione subordinavasi al pagamento di uno speciale « diritto di monopolio la introduzione nel detto territorio degli estratti di carne o di vegetali, i brodi condensati, le minestre preparate e i condimenti per brodi e minestre; che con la disposizione impugnata della posteriore legge dell11 luglio 1952, n. 1641, si esteso lobbligo del pagamento del diritto di monopolio ad altri prodotti contenenti il cloruro di sodio in essi incorporato, e precisamente alle carni e ai pesci salati, nonch ai formaggi e al burro salato.

Ritenuto che tale disposizione stata dalla Regione impugnata per illegittimit costituzionale, assumendosi in modo generale la violazione dellimpegno costituzionale, presupposto e base dello Statuto - regionale, secondo il quale le Assemblee centrali dovrebbero astenersi. dalla emanazione di norme che direttamente contrastino con gli scopi perseguiti dallo Statuto predetto, contrasto il quale si verificherebbe nella specie col rendere pi difficile di quanto non fosse prima dellautonomia regionale lo smercio nellItalia continentale di derrate prodotte nellisola, quali i prodotti della industria casearia, che costituisce una delle maggiori risorse dellagricoltura isolana, i prodotti dellindustria conserviera ittica, nonch le olive salate, i capperi, la conserva di pomodoro, gli agrumi in salamoia, rispetto ai quali prodotti lincidenza del diritto di monopolio tale, secondo la difesa della Regione, da compromettere o distruggere attivit rilevanti o modeste, tutte collegate al fiorire delleconomia siciliana; e ricercandosi pi specifico fondamento alla censura nelle disposizioni dellart. 14 dello Statuto, il quale accorda alla Regione una potest legislativa esclusiva per quanto attiene allincremento della produzione agricola e industriale, e dellart. 36 dello Statuto stesso, il quale, nellelencare le entrate riservate allo Stato, non avrebbe fatto cenno del monopolio del sale, e per ci nei riguardi delle entrate provenienti dai monopoli avrebbe fissato la situazione rispetto alla Sicilia nei termini espressi dalla legislazione vigente alla entrata in vigore dello Statuto regionale, precludendo con ci allo Stato la possibilit di aggravare le condizioni della industria e del commercio nellisola.

 

IN DIRITTO

 

Ritenuto che la censura, opportunamente ricondotta dalla discussione orale nei termini pi propriamente giuridici, conformi allufficio di questAlta Corte qual il sindacare se siasi verificato uno sconfinamento dai limiti di competenza dello Stato in materia tributaria, risultanti dallart. 36 dello Statuto regionale, non si manifesta assistita da congruo fondamento.

Lart. 36 dello Statuto, col sancire che al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi deliberati dalla medesima e (al comma secondo) che sono riservate allo Stato le imposte e le entrate del tabacco e del lotto, pone delle norme le quali, se pur destinate ad essere ulteriormente sviluppate, contengono un principio attributivo di competenza legislativa e di spettanza in materia tributaria, il quale non in alcun modo violato dalla legge statale in esame.

Codesta legge non introduce nuovi monopoli in Sicilia: la Sicilia resta esente dal monopolio del sale; lo Stato non fa che dettare una disciplina diversa e pi compiuta per ci che attiene alla introduzione, nel territorio soggetto a monopolio, di prodotti che provengono da territori posti al di fuori di tale ambito. Non si disconosce che una tale diversa disciplina possa avere effetti indiretti nellambito della Regione, riflettendosi sulle possibilit di espansione nelle provincie continentali di derrate prodotte nellisola; ma in ci si manifesta una ripercussione di carattere economico del provvedimento, che involge considerazioni di merito ed esula dal sindacato commesso a questa Alta Corte. La quale, richiamata anche in questa occasione a verificare il limite territoriale del provvedimento impugnato, non pu non rilevare che, come da un lato la potest legislativa della Regione circoscritta nei confini territoriali della medesima, entro i quali le sue statuizioni devono esaurirsi cos, daltro lato, allo Stato spetta la pi ampia potest per quanto riguarda il restante territorio; n pertanto limiti di competenza sono violati quando non si abbia invadenza diretta, com nel caso in oggetto, in cui il provvedimento legislativo dello Stato tocca la produzione siciliana solo in quanto, varcando i confini dellisola, essa entri nel territorio soggetto al monopolio del sale. Ne fuori luogo rilevare, a conferma e in certa guisa a controllo delle suesposte considerazioni, come il provvedimento attraverso la relazione ministeriale e le discussioni parlamentari appaia essenzialmente determinato da una preoccupazione di difesa della finanza statuale. Dice la relazione ministeriale al disegno di legge presentato alla Camera il 15 febbraio 1952: «Il pagamento del tributo per i prodotti salati introdotti dalla Sicilia e dalla Sardegna risponde a un opportuno criterio di giustizia tributaria, Inoltre, da considerare che, essendo ammessa lagevolazione del drawback per i prodotti esportati, lamministrazione, per le merci di provenienza esportate pu essere esposta al rimborso di imposta che di fatto non ha riscosso. E il relatore on. Valsecchi, alla Camera, il 9 maggio 1952: «Ritengo doveroso far rilevare la misura del diritto di monopolio: i prodotti pagheranno un diritto corrispondente allagevolazione accordata per lesportazione, vale a dire corrispondente alla somma che viene restituita, allesportazione, su parte del prezzo pagato per lacquisto del sale . «La non assoggettazione ad imposta di prodotti provenienti dalle isole congiunta al drawback al momento della esportazione viene ad originare, da parte dello Stato, un rimborso di somme che non ha mai riscosso.

 

P. Q. M.

 

LAlta Corte rigetta il ricorso della Regione Siciliana avverso lo art. 14 della legge 11 luglio 1952, n. 1641, recante: «modificazioni alla legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907 .